PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Un quinto dei membri di una Camera può sollevare questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi o degli atti aventi forza di legge approvati dal Parlamento o adottati dal Governo, anche su delegazione delle Camere, nel corso della durata delle stesse, mediante apposita istanza, indicando:

          a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato, viziate da illegittimità costituzionale;

          b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate.

Art. 2.

      1. A pena di decadenza, l'istanza di cui all'articolo 1 è presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge nella Gazzetta Ufficiale, al Presidente della Camera cui appartengono i proponenti l'istanza, secondo le norme del Regolamento della medesima Camera.
      2. Il Presidente della Camera cui appartengono i proponenti l'istanza provvede alla sua trasmissione alla Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente dell'altra Camera.

Art. 3.

      1. Al giudizio davanti alla Corte costituzionale di cui alla presente legge costituzionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il procedimento relativo alle questioni di legittimità costituzionale di cui al capo II del titolo II della legge 11 marzo 1953, n.87, e successive modificazioni.